L’ingresso ai Rhodesian Ridgeback nei luoghi pubblici: si può vietare o no?
Le regole per l’ingresso degli animali nelle strutture e negli spazi aperti, pubblici e privati, sono stabilite da diverse norme, sia di livello nazionale sia locali. Per questo ci possono essere differenze nella libertà di portare sempre con sé il proprio Rhodesian Ridgeback.
È possibile vietare l’ingresso ai cani? Molto spesso i proprietari di RR si chiedono se i propri cani possono entrare in bar, nei negozi o nelle strutture pubbliche. Oppure ancora se possono accedere alle spiagge.
Per rispondere è necessario sapere cosa dice la legge.
A livello nazionale, il Regolamento di polizia veterinaria prevede che i cani possono essere portati nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico solo se tenuti al guinzaglio o se hanno la museruola.
Sempre secondo il Regolamento di polizia veterinaria, devono avere contemporaneamente sia il guinzaglio sia la museruola quando sono condotti sui mezzi di trasporto pubblici oppure nei locali pubblici.
Più di recente, il Ministero della salute ha validato il Manuale della FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi), nel quale si legge che è consentito l’accesso ai cani nelle zone aperte al pubblico di bar e ristoranti, a condizione che siano muniti di guinzaglio e museruola. Sono considerati “pubblici” i luoghi, di proprietà del demanio dello Stato, che sono accessibili al pubblico (ad esempio gli uffici e, in generale, le strutture pubbliche). Sono “aperti al pubblico” i luoghi che, pur essendo di proprietà privata, sono accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o gestore.
Il cane non deve entrare a contatto con gli alimenti
Resta il divieto di introdurre cani nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti (ad esempio nelle cucine), come stabilito anche dal regolamento n. 852/2004/Ce, che vuole impedire la contaminazione degli alimenti stessi. A tale proposito, sempre il Ministero ha specificato, con due note successive (n. 11359/2017 e n. 23712/2017), che all’interno o all’esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti, possono essere predisposti appositi locali o spazi in cui accogliere i nostri cani. Inoltre, nel caso in cui esistano regolamenti locali che autorizzano l’ingresso degli animali negli spazi di vendita, l’esercente deve garantire che gli animali non possono entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati.
Dunque, non esiste un divieto assoluto di ingresso ai cani negli esercizi commerciali, ma devono essere rispettate speciali cautele in quelli in cui sono presenti sostanze alimentari.
Il diritto decisionale del gestore dell’esercizio commerciale sull’ingresso dei cani
Occorre considerare che il gestore di una struttura aperta al pubblico può sempre decidere di non consentire l’accesso degli animali, in forza del suo diritto di stabilire le regole di accesso a una proprietà privata, seppure aperta al pubblico.
Tuttavia, è sempre opportuno informarsi sull’esistenza di specifici regolamenti locali in materia, attraverso i quali, ad esempio, i Comuni possono imporre ai gestori di esercizi commerciali, che vogliano esercitare il succitato diritto di vietare ai clienti di introdurre animali richiedano e ottengano un’autorizzazione, che di fatto “avvalli” tale divieto.
In questo caso si crea anche l’obbligo di esporre all’ingresso, in posizione ben visibile, un cartello con specifico avviso che gli animali non sono ammessi.
Illegittimo il divieto di ingresso ai cani in giardini e parchi pubblici
I giudici dei tribunali amministrativi hanno, finora, confermato un orientamento costante a ritenere illegittime le ordinanze comunali che dispongono il divieto d’ingresso dei cani nei parchi pubblici e nelle altre aree destinate a verde pubblico. Questo divieto è, infatti, ritenuto creare un limite eccessivo alla libertà di circolazione delle persone, sproporzionato rispetto al pur condivisibile intento di tutelare i cittadini e mantenere il decoro e l’igiene pubblica.
Secondo i giudici, basterebbero un miglioramento dei controlli e l’applicazione di sanzioni a carico dei proprietari o detentori dei cani, qualora non rispettino l’obbligo di custodirli con i mezzi prescritti (guinzaglio, museruola) e non rimuovano le eventuali deiezioni.
Cani in spiaggia, si o no?
Attualmente, nessuna legge nazionale regolamenta l’accesso degli animali alle spiagge libere e alle acque demaniali. Pertanto, in assenza di espliciti divieti regionali, comunali o delle autorità marittime valgono le regole generali che prevedono l’obbligo di guinzaglio e/o museruola.
Ma è, dunque, importante informarsi sull’esistenza di provvedimenti locali.
Ad esempio in Emilia Romagna è stata emanata un’ordinanza (n. 1/2018) con cui ha previsto che i Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare le aree dove è consentito l’accesso dei cani sulla battigia e nello specchio d’acqua antistante, purchè i cani stessi siano in regola con tutte le prescrizioni di legge è purchè non siano né pericolosi né arrechino disturbo alla quiete pubblica.
Come nel caso dei giardini e dei parchi pubblici, comunque, gli eventuali divieti devono essere proporzionati e ben motivati e circostanziati, formalmente corretti nonché chiaramente comunicati all’utenza, per essere considerati legittimi.
Sono sempre esclusi dalle limitazioni di accesso o cani di salvataggio impegnati per i servizi di salvamento e i cani guida per i non vedenti.
È interessante ricordare che la giustizia amministrativa si è espressa anche a proposito dell’accesso dei cani alle spiagge, precisando che, l’esistenza di aree attrezzate dove si possono portare gli animali non apre alla facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, sempre per questioni igieniche e di pulizia.
Le regole per le spiagge private e l’ingresso ai cani
Il titolare della concessione su una spiaggia può vietare l’accesso agli animali nel proprio lido e stabilimento balneare o, al contrario, può chiedere al comune un ‘autorizzazione a consentire la presenza.
- Il proprietario è responsabile del corretto comportamento del cane
- Per quanto riguarda la modalità di conduzione al guinzaglio, si ricordano gl’obblighi previsti dall’ordinanza vigente in materia di tutela dell’incolumità pubblica dell’aggressione dei cani:
1 – utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione del nostro RR nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
2- portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
Cane Educato = Cane Felice e Proprietario Felice
In conclusione, l’ingresso dei Rhodesian Ridgeback, così come di altri cani, nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, è regolamentato da una serie di norme nazionali e locali che prevedono specifiche condizioni e limitazioni. A livello nazionale, è obbligatorio tenere i cani al guinzaglio e muniti di museruola per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico e nei locali pubblici. Tuttavia, esistono variazioni normative a livello regionale e comunale che possono influenzare le regole locali. Ad esempio, l’ingresso è generalmente vietato nei luoghi dove si manipolano alimenti, ma possono essere predisposti spazi appositi per accogliere i cani.
Il gestore di un esercizio commerciale o di una struttura aperta al pubblico ha il diritto di vietare l’ingresso ai cani, purché rispetti le normative locali e comunichi chiaramente tale divieto ai clienti. Nei parchi pubblici e nei giardini, il divieto di ingresso ai cani è considerato illegittimo dai tribunali amministrativi, salvo specifiche eccezioni.
Per quanto riguarda le spiagge, l’accesso è soggetto alle normative locali, e in alcuni casi sono previste aree specifiche dove i cani possono essere ammessi, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di legge. In definitiva, per garantire una convivenza armoniosa e rispettosa delle normative, è fondamentale che i proprietari consapevoli e responsabili di Rhodesian Ridgeback si informino preventivamente sulle regole vigenti nei luoghi che intendono frequentare con i loro cani, assicurandosi di rispettare sempre le condizioni richieste per l’accesso.
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